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(attivitą di prevenzione e contrasto al doping)
1. La Regione, nell'ambito delle competenze indicate dall'
articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attivitą sportive e della lotta contro il doping), e nel rispetto della normativa WADA, promuove la prevenzione e il contrasto del doping nella pratica sportiva a ogni livello.
2. Per le finalitą previste al comma 1 la Regione definisce le linee di attivitą per la lotta al doping nell'ambito della pianificazione in materia di prevenzione.
3. Gli interventi previsti nei commi 1 e 2 sono realizzati dalla Direzione centrale competente in materia di salute, con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, della Federazione medico sportiva italiana (FMSI), del CONI, delle istituzioni scolastiche e delle Universitą della regione.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 1, L. R. 15/2009
2 Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera n), L. R. 15/2014
3 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009