Legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Disciplina del settore fieristico.
Art. 5
1. Le manifestazioni fieristiche si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:
a) modalitā organizzative dirette a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, pari opportunitā di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;
b) condizioni contrattuali a carico degli espositori che rispondano a criteri di trasparenza e di paritā di trattamento, in particolare con riferimento all'ammontare della quota di partecipazione richiesta agli espositori e alle tariffe per i servizi non compresi nella quota stessa.

2. Le manifestazioni fieristiche devono svolgersi in quartieri fieristici o in aree esterne adeguatamente attrezzate e idonee, ai sensi della vigente normativa, sotto il profilo della sicurezza e agibilitā degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 49, comma 1, L. R. 4/2005
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 75, comma 1, L. R. 7/2011
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 75, comma 1, L. R. 7/2011
4 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 28, comma 3, L. R. 6/2019