Legge regionale 07 marzo 2003 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

CAPO V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 23

(Abrogazioni)

(2)

1. A decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, sono abrogati:

a) i titoli I, II, III, IV, V,VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, gli articoli 123, 124 e 127 del titolo XIII, i titoli XIV e XV della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica);

b) l'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22 (modificativo della legge regionale 75/1982);

c) l'articolo unico della legge regionale 11 giugno 1983, n. 46 (modificativo della legge regionale 75/1982);

d) l'articolo 28, comma primo, della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (modificativo della legge regionale 75/1982);

e) il titolo V della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 (modificativo della legge regionale 75/1982);

f) la legge regionale 1 settembre 1987, n. 29 (Interventi straordinari per favorire l'acquisizione da parte degli Istituti autonomi per le case popolari del patrimonio immobiliare delle cooperative a proprietà indivisa poste in liquidazione coatta amministrativa);

g) l'articolo 75, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 (modificativo della legge regionale 29/1987);

h) il capo I (modificativo della legge regionale 75/1982), gli articoli da 57 a 60 (Norme transitorie) della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37;

i) l'articolo 98 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (modificativo della legge regionale 75/1982);

j) l'articolo 16, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (modificativo della legge regionale 75/1982);

k) l'articolo 66 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 (modificativo della legge regionale 75/1982);

l) i titoli I (modificativo della legge regionale 75/1982), IV (Acquisto di obbligazioni per la concessione di mutui agevolati) e V (modificativo di norme in materia di edilizia residenziale pubblica), gli articoli 63, 64 e 65 (Norme transitorie e finali) della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45;

m) l'articolo 4 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (modificativo della legge regionale 75/1982);

n) gli articoli da 197 a 200 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (modificativi delle leggi regionali 75/1982 e 45/1993);

o) il capo III della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (modificativo delle leggi regionali 75/1982 e 49/1993);

p) gli articoli da 1 a 5 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 22 (modificativi della legge regionale 75/1982);

q) il capo I (modificativo della legge regionale 75/1982), gli articoli da 17 a 23 (modificativi delle leggi regionali 75/1982 e 45/1993) della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31;

r) l'articolo 21 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 (Criteri per gli interventi di edilizia convenzionata);

s) gli articoli 14 (Acquisto di alloggi nell'ambito di procedure fallimentari), 15 (Disposizioni transitorie per l'edilizia agevolata) e 51, commi 2 e 3 (modificativo della legge regionale 75/1982), della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31;

t) gli articoli 55, da 59 a 78 e 80 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (concernenti modifiche delle leggi regionali 75/1982, 22/1995 e 31/1995, nonché norme in materia di cessione in proprietà e di edilizia sovvenzionata);

u) l'articolo 11, comma 6, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (modificativo della legge regionale 75/1982);

v) gli articoli da 13 a 19 (modificativi delle leggi regionali 75/1982, 29/1987 e 45/1993), 21 (Disposizioni in materia di edilizia convenzionata), 22, comma 3 (modificativo della legge regionale 75/1982), e 23, commi 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 della legge regionale 9/1999 (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa);

w) gli articoli da 1 a 4 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 19 (Regolarizzazione della occupazione di alloggi di edilizia sovvenzionata e modifiche alle leggi regionali 75/1982 e 13/1998);

x) gli articoli 2, comma 2 (Funzioni della Regione), 22 comma 2, 23, 25, comma 1, e 26 (modificativi della legge regionale 75/1982) della legge regionale 24/1999;

y) l'articolo 8, comma 109, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (modificativo della legge regionale 75/1982);

z) l'articolo 5, commi 5, secondo e terzo periodo, 6, 7 e 8 della legge regionale 4/2001 (concernente il Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale);

aa) l'articolo 16, commi 8, 9, 10, 11 e 14 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativo della legge regionale 75/1982).

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003

Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.

Art. 24

(Disposizioni transitorie)

(1)

1. I regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, sono approvati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le norme di cui all'articolo 23 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1.

Note:

Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.

Art. 25

(Norme finanziarie)

(1)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, fanno carico all'unità previsionale di base 5.1.24.2.1612 <<Interventi regionali di edilizia residenziale>> che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, alla funzione obiettivo n. 5 - programma 5.1 - rubrica n. 24 - spese d'investimento - con riferimento rispettivamente ai seguenti capitoli che si istituiscono "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili:

a) per gli interventi relativi all'articolo 10, comma 2 - capitolo 3273 (2.1.241.3.07.26) - <<Fondo regionale per l'edilizia residenziale - interventi in conto capitale>>;

b) per gli interventi relativi all'articolo 10, comma 3 - capitolo 3276 (2.1.241.4.07.26) - <<Fondo regionale per l'edilizia residenziale - interventi in conto interessi>>;

c) per gli interventi relativi all'articolo 10, comma 4 - capitolo 3278 (2.1.264.3.07.26) - <<Fondo regionale per l'edilizia residenziale - anticipazioni alle ATER>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1545 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. I rientri delle anticipazioni previsti dall'articolo 11, comma 2, sono accertati e riscossi nell'unità previsionale di base 4.3.2004 <<Rientri di anticipazioni edilizie>> che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 - al titolo IV - categoria 4.3 - con riferimento al capitolo 1518 (4.3.1) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione <<Rientri delle anticipazioni concesse alle ATER sul Fondo regionale per l'edilizia residenziale>>.

4. Il finanziamento a carico dei capitoli di cui al comma 1 è disposto ai sensi dell'articolo 11, comma 2 e, in sede di prima applicazione per l'anno 2003, con riferimento alle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, relative al finanziamento delle leggi abrogate ai sensi dell'articolo 23 con la procedura di cui all'articolo 11, commi 3 e 4.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Note:

Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.

Art. 26

(Entrata in vigore)

(1)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note:

Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.