Legge regionale 07 marzo 2003 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 25

(Norme finanziarie)

(1)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, fanno carico all'unità previsionale di base 5.1.24.2.1612 <<Interventi regionali di edilizia residenziale>> che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, alla funzione obiettivo n. 5 - programma 5.1 - rubrica n. 24 - spese d'investimento - con riferimento rispettivamente ai seguenti capitoli che si istituiscono "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili:

a) per gli interventi relativi all'articolo 10, comma 2 - capitolo 3273 (2.1.241.3.07.26) - <<Fondo regionale per l'edilizia residenziale - interventi in conto capitale>>;

b) per gli interventi relativi all'articolo 10, comma 3 - capitolo 3276 (2.1.241.4.07.26) - <<Fondo regionale per l'edilizia residenziale - interventi in conto interessi>>;

c) per gli interventi relativi all'articolo 10, comma 4 - capitolo 3278 (2.1.264.3.07.26) - <<Fondo regionale per l'edilizia residenziale - anticipazioni alle ATER>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1545 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. I rientri delle anticipazioni previsti dall'articolo 11, comma 2, sono accertati e riscossi nell'unità previsionale di base 4.3.2004 <<Rientri di anticipazioni edilizie>> che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 - al titolo IV - categoria 4.3 - con riferimento al capitolo 1518 (4.3.1) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione <<Rientri delle anticipazioni concesse alle ATER sul Fondo regionale per l'edilizia residenziale>>.

4. Il finanziamento a carico dei capitoli di cui al comma 1 è disposto ai sensi dell'articolo 11, comma 2 e, in sede di prima applicazione per l'anno 2003, con riferimento alle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, relative al finanziamento delle leggi abrogate ai sensi dell'articolo 23 con la procedura di cui all'articolo 11, commi 3 e 4.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Note:

Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.