Legge regionale 07 marzo 2003 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 2

(Interventi regionali nell'edilizia residenziale pubblica)

(3)

1. Per i fini di cui all'articolo 1, la Regione interviene a favore delle seguenti azioni:

a) edilizia sovvenzionata;

b) edilizia convenzionata;

c) edilizia agevolata;

d) sostegno alle locazioni.

d bis) Social-housing.

(1)(2)

Note:

Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 6, comma 126, L. R. 18/2011

Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 34, comma 1, L. R. 13/2014

Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.