Legge regionale 07 marzo 2003 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 18 ante

(Requisiti dei beneficiari)

(1)(2)(5)

1. L'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata può essere disposta in favore dei seguenti soggetti, purché almeno uno residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 30/2007;

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 3/2007.

c bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 286/1998.

(3)(4)

Note:

Articolo aggiunto da art. 38, comma 2, L. R. 16/2008

Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 16/2011

Parole sostituite al comma 1 da art. 31, comma 1, L. R. 21/2013

Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 2, L. R. 22/2013

Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.