Legge regionale 07 marzo 2003 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019
Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 18 ante
(Requisiti dei beneficiari) (1)(2)(5)
1. L'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata può essere disposta in favore dei seguenti soggetti, purché almeno uno residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 30/2007;
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 3/2007.
c bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 286/1998.
(3)(4)
Note:1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 2, L. R. 16/2008
2 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 16/2011
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 31, comma 1, L. R. 21/2013
4 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 2, L. R. 22/2013
5 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.