Legge regionale 07 marzo 2003, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 8
1. Gli interventi in materia di edilizia residenziale rivolti ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, si attuano in maniera coordinata con quanto previsto dalle specifiche leggi relative agli altri settori di competenza regionale.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.