Art. 24
(Disposizioni transitorie)
1. I regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, sono approvati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le norme di cui all'articolo 23 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.