Legge regionale 07 marzo 2003, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 21
2. La revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione del contratto.
Note:
1 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 39, comma 1, L. R. 16/2008
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 46, L. R. 15/2014
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 48, L. R. 15/2014
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 49, L. R. 15/2014
5 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.