Art. 18 ante
(Requisiti dei beneficiari)
1.
L'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata può essere disposta in favore dei seguenti soggetti, purché almeno uno residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del
decreto legislativo 30/2007;
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 2, L. R. 16/2008
2 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 16/2011
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 31, comma 1, L. R. 21/2013
4 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 2, L. R. 22/2013
5 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.