Legge regionale 07 marzo 2003, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 18
3. In sede di prima applicazione per il 2003, l'importo previsto dal regolamento di cui al comma 2, lettera a), è stabilito in 10.000 euro.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 18, L. R. 11/2011
2 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 9, comma 92, L. R. 14/2012
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 41, L. R. 15/2014 , per la determinazione dei canoni decorrenti dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dal comma 52 del medesimo art. 9, L.R. 15/2014.
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 29/2015 , relativamente alla determinazione dei canoni di locazione, decorrenti dall' 1 gennaio 2016 e dall' 1 gennaio 2017.
5 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.