Legge regionale 07 marzo 2003, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 15
3. Nel caso di interventi di edilizia convenzionata destinati alla locazione, i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione per cinque anni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione del contributo, nel caso di contributi in conto capitale erogati in unica soluzione, ovvero per tutta la durata del rapporto contributivo, in caso di contributi pluriennali.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 5, comma 47, L. R. 1/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 42, L. R. 22/2007
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 3, comma 82, L. R. 30/2007
3 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 81, L. R. 30/2007
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 32, L. R. 9/2008
5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 14, L. R. 5/2013
6 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.