Legge regionale 07 marzo 2003, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 10
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale pari agli interessi di mora maturati e non pagati, a fronte di mutui contratti dai privati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), per l'acquisto, la costruzione, il completamento della costruzione, il recupero o il completamento del recupero della casa di abitazione.
1 ter. I contributi di cui comma 1 bis sono concessi ed erogati alla banca mutuante in nome e per conto del mutuatario che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2009, non abbia pagato dall'1 luglio 2008 le rate di mutuo alle scadenze previste dai piani di ammortamento, per difficoltà finanziarie dovute alla fruizione nei medesimi periodi degli ammortizzatori sociali.
1 quater. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 11/2009, sono definiti con regolamento ai sensi dell'articolo 12 i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.
3. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e non possono superare l'ammontare degli interessi stessi. L'erogazione del contributo in conto interessi avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario sulla base del piano di ammortamento, ovvero anche mediante l'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria.
4. Le anticipazioni sono concesse alle ATER entro la misura massima dell'intero ammontare della spesa ritenuta ammissibile e sono estinte entro il termine, comunque non superiore a trenta anni, e alle condizioni stabilite dal regolamento. Per particolari situazioni il regolamento può prevedere l'applicazione di tassi agevolati ovvero la restituzione del solo capitale.
5. La concessione di garanzie avviene con i criteri e le modalità stabiliti da apposito regolamento ai sensi dell'articolo 12.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 49, L. R. 1/2004
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 4, comma 49, L. R. 1/2004
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 56, L. R. 2/2006
4 Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 6, comma 57, L. R. 2/2006
5 Parole soppresse al comma 2 bis da art. 4, comma 24, L. R. 12/2006
6 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 79, L. R. 22/2007
7 Comma 1 bis aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 11/2009
8 Comma 1 ter aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 11/2009
9 Comma 1 quater aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 11/2009
10 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 126, L. R. 18/2011
11 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.