Art. 8
(Modalità per la raccolta delle firme)
1. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli redatti secondo il modello indicato dalla Segreteria generale del Consiglio regionale sui quali deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre alla votazione popolare, con la formula indicata all'articolo 5 seguita dall'indicazione della data, del numero e del titolo della legge oggetto di referendum.
2. Qualora il referendum sia richiesto per l'abrogazione di singole norme di una legge, occorre indicare anche il numero dell'articolo o degli articoli ed eventualmente anche del comma o dei commi sui quali il referendum viene richiesto.
3. I fogli previsti dal comma 1 devono essere presentati a cura dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, alla Segreteria generale del Consiglio regionale che ne cura la vidimazione e li restituisce entro quarantotto ore dalla presentazione.
4. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre cinque mesi.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 14/2014