1.
Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:
a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto;
b) le leggi regionali di bilancio o di variazione del bilancio;
c) le leggi o disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio da norme dello Statuto, di leggi costituzionali ovvero da norme statali vincolanti per il legislatore regionale o che siano meramente riproduttive di tali norme;
d) le leggi istitutive di nuovi Comuni o modificative delle loro circoscrizioni o denominazioni;
e) le leggi approvate ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto;
f) le leggi o disposizioni di legge regionale connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione;
g) le leggi o disposizioni di legge regionale che influiscono sulla determinazione del bilancio del Consiglio regionale.