Legge regionale 07 marzo 2003, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.
Art. 17
 (Disciplina del referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali)
1. L'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, nonché la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è stabilita, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 3), dello Statuto, con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.
4. Le modificazioni delle denominazioni comunali possono essere disposte ove ricorrano motivate esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, o nelle ipotesi di mutamento delle circoscrizioni comunali. In nessun caso la nuova denominazione può riferirsi a persone viventi o decedute da meno di cinquanta anni. Con le forme e le procedure previste per la modificazione della denominazione del Comune, è possibile aggiungere una seconda denominazione in lingua friulana, slovena, tedesca o di altre minoranze linguistiche tutelate dalla legge.
7. L'iniziativa dei soggetti titolari dell'iniziativa legislativa è esercitata mediante la presentazione al Consiglio regionale di un apposito progetto di legge redatto in articoli.
9. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione; con la stessa deliberazione è individuato, secondo i criteri di cui al comma 10, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.
11. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 10, l'orientamento espresso dalla popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio comunale deve avere autonoma evidenza nella proclamazione del risultato del referendum.
12. Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla lettera a) del comma 10, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio che intendono costituirsi in Comune autonomo, qualora tale parte del territorio comunale abbia un'incidenza poco rilevante, per dimensioni territoriali o demografiche, per la conformazione del territorio, per la presenza di infrastrutture o funzioni territoriali di particolare rilievo, sui Comuni da cui si propone il distacco.
13. Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla lettera b) del comma 10, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nella frazione o porzione di territorio del Comune da cui si chiede il distacco sulla base della valutazione dei medesimi elementi di fatto indicati al comma 12, ferma restando in ogni caso la partecipazione al referendum degli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 8 sexies da art. 5 bis, comma 1, L. R. 19/2013
2 Comma 2 abrogato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 14/2014
3 Comma 5 sostituito da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 14/2014
4 Comma 8 sostituito da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 14/2014
5 Comma 8 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 14/2014
6 Comma 8 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 14/2014
7 Comma 8 quater aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 14/2014
8 Comma 8 quinquies aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 14/2014
9 Comma 8 sexies aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 14/2014
10 Parole soppresse al comma 14 da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 14/2014
11 Vedi anche quanto disposto dall'art. 27 bis, comma 1, L. R. 26/2014