Art. 16
(Cause di interruzione delle operazioni referendarie)
1. Se prima della data di svolgimento del referendum sia intervenuta l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum, il Presidente della Regione dichiara, con proprio decreto, che le operazioni relative non hanno più corso.
2. Nel caso in cui l'abrogazione sia parziale, ovvero avvenga contestualmente alla emanazione di una nuova disciplina della stessa materia, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Commissione di cui all’articolo 4 bis, adottata previo parere dei promotori designati ai sensi dell’articolo 5, comma 8, dichiara con decreto se la consultazione popolare debba ugualmente aver luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum; qualora la nuova normativa non abbia modificato né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente, né i contenuti essenziali delle singole disposizioni di legge o comunque non abbia recepito gli obiettivi sostanziali della richiesta di referendum, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni, da indicarsi in modo specifico nel predetto decreto.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 15/2018