Art. 10
(Presentazione della richiesta di referendum di iniziativa degli elettori)
1. La richiesta di referendum di iniziativa degli elettori, corredata della prescritta documentazione, va presentata al Presidente del Consiglio regionale da parte di almeno cinque dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8.
2. La presentazione va fatta in giorno lavorativo per gli uffici regionali, e in orario di ufficio, entro le ore dodici; qualora il termine scada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
2 bis. Il Presidente del Consiglio regionale informa tempestivamente della presentazione della richiesta il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018
2 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 15/2018