Legge regionale 12 febbraio 2003 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole.

Art. 1

(Norme relative al sistema delle autonomie locali)

1. All'articolo 3, comma 20, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, (Legge finanziaria 2002) dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: <<Si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 bis del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 24 aprile 2002, n. 75.>>.

2. Il comma 44 dell'articolo 3 della legge regionale 3/2002 è sostituito dal seguente:

<<44. Per le finalità di cui al comma 43 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi ai Comuni, affinché si dotino in via sperimentale, sul proprio territorio, del negozio civico. Le domande possono essere presentate dai Comuni singoli o associati, con popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti.>>.

3. Il comma 46 dell'articolo 3 della legge regionale 3/2002 è sostituito dal seguente:

<<46. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 44.>>.

4.

( ABROGATO )

(1)

Note:

Comma 4 abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 18/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 14 dell'art. 3, L.R. 13/2002.