Art. 6
(Estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui sia cessata l'attivitą)
1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ordine alle quali, con apposito provvedimento, sia stato preso atto della cessazione dell'attivitą sono dichiarate estinte con decreto del direttore del Servizio dell'Amministrazione regionale che cura gli adempimenti in materia di ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.