Legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2021

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003).
Art. 2
 (Piano straordinario di interventi a favore delle aree alluvionate del Friuli Venezia Giulia)
1. Al fine di intervenire a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi nel territorio regionale nel mese di novembre dell'anno 2002, l'Amministrazione regionale č autorizzata a costituire, all'interno del Fondo regionale per la protezione civile istituito dall'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), una sezione con evidenza contabile separata denominata <<Fondo regionale per la protezione civile - Sezione per gli interventi a favore delle aree alluvionate>>.
2. La sezione del Fondo regionale per la protezione civile istituita dal comma 1 č amministrata dall'Assessore regionale alla protezione civile.
3. A carico della sezione del Fondo regionale per la protezione civile istituita dal comma 1 sono posti gli oneri relativi alla concessione dei contributi per l'immediata ripresa delle attivitā produttive e per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di prioritā e modalitā attuative che saranno fissati con decreto del Presidente della Regione.
4. Per le finalitā di cui al comma 1 č autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2003 a carico dell'unitā previsionale di base 4.9.26.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4130 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Gli interventi di cui al comma 5, lettera a), sono attuati dalla Direzione regionale per la protezione civile sulla base di un programma di interventi approvato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione d'intesa con l'Assessore regionale all'ambiente ed alla protezione civile.
8. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 5, lettera b), sono presentate alla Direzione regionale per la protezione civile, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
12. Per le finalitā di cui al comma 5 č autorizzata la spesa complessiva di 75 milioni di euro, suddivisa in ragione di 15 milioni di euro per l'anno 2003, 30 milioni di euro per l'anno 2004 e 30 milioni di euro per l'anno 2005, a carico dell'unitā previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4131 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 17, comma 1, L. R. 12/2003
2 Parole aggiunte al comma 7 da art. 17, comma 1, L. R. 12/2003
3 Parole soppresse al comma 7 da art. 17, comma 1, L. R. 12/2003
4 Comma 8 bis aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 12/2003
5 Comma 10 sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 12/2003
6 Comma 11 abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 12/2003