Legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2021

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003).
Art. 10
 (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione Europea)
1. Gli effetti delle seguenti disposizioni, notificate alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la comunità europea e secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima:
a)   ( ABROGATA )
b) articolo 7, commi 22, 23 e 24;
c) articolo 7, commi 37 e 38.
2. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 93 - tabella F, notificate alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla legge regionale 9/1998, relative alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicate:
UPBCAPITOLI
12.5.62.2.3318010
12.5.62.2.3318020

sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima.

Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 25, L. R. 1/2004