Art. 4
(Proroga di contratti a tempo determinato)
1. Al fine di assicurare le condizioni per l'attuazione dei progetti speciali previsti in materia di orientamento a valere sui programmi europei per il periodo 2001-2006, i contratti di lavoro del personale assunto a tempo determinato nella qualifica di consigliere psicologo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia prestato servizio per un periodo complessivo non inferiore a ventiquattro mesi presso la struttura di orientamento della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura per l'espletamento delle funzioni previste dalle leggi regionali 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio), e 6 luglio 1984, n. 26 (Provvedimenti regionali per l'istruzione), possono essere prorogati, alle relative scadenze, per un periodo non superiore a due anni.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550;
b) U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
c) U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.