Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.
CAPO II
 Ordinamento dei Comprensori montani
Art. 11
1. Lo statuto dei Comprensori montani stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione, le modalità di nomina e le attribuzioni degli organi, i principi dell'ordinamento degli uffici e dei servizi e ne determina la sede, prevedendo eventualmente l'istituzione di uffici decentrati.
2. Lo statuto è approvato dal Consiglio dei Comprensori montani con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modificazioni o integrazioni dello statuto.
3. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Note:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 11, abrogata da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3 L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.
Art. 12
1. Sono organi dei Comprensori montani:
a) il Consiglio;
b) la Giunta;
c) il Presidente.

2. I Comprensori montani hanno un collegio di revisione contabile, costituito da tre membri, al quale si applicano le norme di legge previste per i Comuni.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 13
1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dei Comprensori montani.
2. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed è composto dai sindaci dei Comuni inclusi nel Comprensorio montano, nonché da ulteriori componenti nella misura del 20 per cento del numero dei sindaci, arrotondato per eccesso, nella persona di consiglieri di minoranza dei Consigli dei Comuni facenti parte del Comprensorio montano, nominati secondo le modalità stabilite dallo statuto medesimo. I sindaci e i consiglieri comunali decadono qualora cessi la loro carica di sindaco o di consigliere comunale.
3. Il Consiglio è legalmente costituito anche qualora l'individuazione dei componenti scelti tra i consiglieri di minoranza non porti alla copertura di tutti i posti ad essi riservati ai sensi del comma 2.
4. I sindaci possono delegare un assessore o un consigliere a rappresentarli, anche in via continuativa, nel Consiglio.
5. Lo statuto può stabilire l'articolazione del Consiglio in commissioni.
6. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato con regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute e il numero dei voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni.
7. Il Consiglio delibera i seguenti atti:
a) lo statuto e i regolamenti;
b) i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni e i conti consuntivi;
c) il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
d) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dei Comprensori montani presso enti, aziende e istituzioni;
e) gli altri atti previsti dalla legge.

8. Lo statuto dei Comprensori montani può attribuire al Consiglio ulteriori competenze, fatte salve quelle riservate dalla legge ad altri organi.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2 L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.
Art. 14
1. La Giunta dei Comprensori montani è nominata dal Consiglio ed è composta dal Presidente e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore al numero massimo previsto dalla legge per il Comune avente popolazione pari a quella del Comprensorio montano. Lo statuto può prevedere che gli assessori siano scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio.
2. La Giunta dei Comprensori montani predispone gli atti da sottoporre al Consiglio e nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo statuto.
3. La Giunta decade alla cessazione del Consiglio, nonché ogni volta che sia stata rinnovata, anche in tempi successivi, la maggioranza dei sindaci componenti il Consiglio. I sindaci o i consiglieri comunali componenti della Giunta decadono qualora cessi la loro carica di sindaco o di consigliere comunale.
4. Il Presidente e gli assessori rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti.
5. Lo statuto regola il rapporto di fiducia tra il Consiglio e la Giunta, nonché la sostituzione dei singoli componenti della Giunta che siano dimissionari o revocati dal Consiglio o cessati dalla carica per altra causa. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2 L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.
Art. 18
1. Nei confronti dei Comprensori montani trovano applicazione le norme in materia di controllo sugli organi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2 L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.