Art. 5
(Funzioni dei Comprensori montani)
1. I Comprensori montani:
a) esercitano le funzioni amministrative attribuite alle Comunità montane;
b) esercitano le funzioni amministrative ad essi attribuite dalle leggi regionali;
c) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea;
d) promuovono l'esercizio associato di funzioni amministrative proprie dei Comuni o ai medesimi conferite;
e) esercitano le funzioni amministrative ad essi conferite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;
f) provvedono alla gestione dei servizi ad essi delegata dai Comuni inclusi nel proprio ambito territoriale.
2. I Comprensori montani esercitano inoltre funzioni amministrative nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
b) foreste;
c) agricoltura;
d) risparmio energetico e riscaldamento;
e) turismo;
f) commercio.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 4/2008
2 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3 L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.