Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.
Art. 43
1. Al comma 1, dell'articolo 4, della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16 (Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico-edilizio e di sostegno delle attivitā agricole e artigiane del Carso), le parole: <<la Comunitā montana del Carso č autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<le Province di Gorizia e di Trieste, ciascuna per il proprio ambito territoriale di competenza, sono autorizzate>>.
2. Al comma 2, dell'articolo 4, della legge regionale 16/1992, le parole: <<dalla Comunitā montana del Carso>> e le parole: <<dalla Comunitā stessa>> sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: <<dalle Province di Gorizia e di Trieste>> e dalle parole: <<dalle Province stesse>>.
2 bis. I fondi di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16/1992, che alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 agosto 2002 , n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), non sono stati ancora impegnati, possono essere utilizzati dalla Provincia di Trieste per interventi diretti nel settore zootecnico, in particolare per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento delle stalle e relativi annessi.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 39, L. R. 1/2004