Art. 39
(Definizione degli indirizzi per la concessione degli incentivi)
1. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la concessione degli incentivi di cui agli articoli 22, 23 e 24.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.