Art. 34
(Liquidazione delle Comunità montane)
1. I commissari straordinari di ciascuna Comunità montana nominati ai sensi dell'
articolo 2 della legge regionale 18/2001 e successive modificazioni e integrazioni, dall'1 aprile 2003 assumono la funzione di commissari liquidatori.
2. I commissari liquidatori provvedono alla liquidazione delle Comunità montane, secondo le direttive impartite dalla presente legge e dalla Giunta regionale.
3. Essi inviano alla Direzione regionale per le autonomie locali:
a) entro il 31 agosto 2003 lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili, la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi al 31 marzo 2003;
b) entro il 30 settembre 2003 il bilancio di liquidazione della Comunità montana alla data del 31 marzo 2003 e della residua gestione commissariale.
4. La Giunta regionale:
a) detta le eventuali direttive per il trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi;
b) provvede all'approvazione dei bilanci di cui al comma 3, lettera b).
5. Il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.