Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.
Art. 31
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il sindaco del Comune sede della soppressa Comunitā montana con il maggior numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale, compresa nell'ambito territoriale del Comprensorio montano, convoca il Consiglio composto secondo quanto previsto dall'articolo 13. Presso la medesima Comunitā montana č stabilita la sede provvisoria del Comprensorio montano, salvo diversa determinazione del Consiglio.
2. In via di prima applicazione, il sindaco di cui al comma 1 convoca entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'assemblea dei capigruppo di minoranza dei consigli dei Comuni facenti parte del Comprensorio montano per l'espressione della designazione congiunta dei propri rappresentanti.
3. Il Consiglio č legalmente costituito anche qualora, nel termine di cui al comma 2, la designazione dei componenti scelti tra i consiglieri di minoranza non porti alla copertura di tutti i posti ad essi riservati.
4. Il Consiglio, nel corso della prima seduta, elegge tra i propri componenti la Giunta composta, sino all'elezione della nuova Giunta, dal Presidente e da quattro membri.
5. Il Presidente, la Giunta e il Consiglio del Comprensorio montano rimangono in carica sino all'insediamento dei nuovi organi di cui all'articolo 12, secondo le modalitā previste dallo statuto di cui all'articolo 11.
6. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, provvede in via sostitutiva, entro i successivi dieci giorni, il commissario straordinario della soppressa Comunitā montana individuata ai sensi del comma 1.
7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 4, con decreto del Presidente della Regione, č nominato un commissario straordinario per l'amministrazione del Comprensorio montano sino alla nomina degli organi di cui al comma 5.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.