Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.
Art. 21
1. Il territorio montano è classificato secondo tre zone di svantaggio socio-economico:
a) Zona A, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio basso;
b) Zona B, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio medio;
c) Zona C, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio elevato.

2. L'individuazione delle zone di svantaggio socio-economico di cui al comma 1 è effettuata secondo i seguenti criteri:
a) altitudine;
b) acclività dei terreni e fragilità idrogeologica;
c) andamento demografico;
d) invecchiamento della popolazione;
e) numero delle imprese locali;
f) tasso di occupazione;
g) livelli dei servizi.

3. La classificazione di cui al comma 1 è definita dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, ed è sottoposta a revisione triennale al fine di tenere conto delle trasformazioni intervenute.
5. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3 e 4 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 21, abrogata da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3 L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 2, L. R. 26/2014
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 56, L. R. 25/2016