Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.
Art. 2
 (Classificazione del territorio montano e zone montane omogenee)
1. Il territorio montano è costituito dai territori classificati tali alla data di entrata in vigore della presente legge ed è suddiviso in zone montane omogenee, secondo criteri di unità territoriale economica e sociale.
3. Sono altresì classificati montani i territori delle aree industriali e delle aree degli insediamenti produttivi, confinanti con le nuove delimitazioni comprensoriali, se gestiti da Consorzi industriali partecipati con presenza maggioritaria numerica di Comuni montani o parzialmente montani, purché la nuova perimetrazione contenga entro il limite di 1.000 le persone residenti sul territorio interessato all'inclusione.
4. La ricognizione del territorio risultante montano in applicazione dei commi 1, 2 e 3 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione proposta di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di ordinamento delle autonomie locali e dall'Assessore regionale competente in materia di sviluppo della montagna.
6 L'eventuale non inclusione di territori montani nelle zone montane omogenee di cui al comma 5 non priva tali territori dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi dello Stato e della Regione, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21.
7. L'allegato A è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 6, L. R. 12/2003
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 6, L. R. 12/2003