Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.
Art. 19
1. La Regione, sulla base delle proposte formulate dai Comprensori montani e dalle Province di Gorizia e di Trieste, approva il piano regionale di sviluppo montano, di seguito denominato <<piano regionale>>, con sviluppo triennale ed aggiornamento annuale.
2. Il piano regionale definisce gli obiettivi, gli indirizzi e il quadro delle risorse finanziare stanziate dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione europea per la realizzazione delle iniziative di competenza dei Comprensori montani e delle Province di Gorizia e di Trieste.
3. Il piano regionale di cui ai commi 1 e 2 indica altresì gli indirizzi e le azioni conseguenti all'attuazione di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, con riguardo, in particolare, alle premesse ivi contenute ed alle azioni di cui ai capi V, VI, VIII e IX del titolo II del regolamento medesimo.
4. I Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste adottano un programma triennale, il quale, in conformità al piano regionale, definisce le priorità e individua le opere, gli interventi e gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico montano.
6. Il programma triennale è aggiornato annualmente ed è adottato dal Consiglio contestualmente al bilancio di previsione e ai documenti di programmazione finanziaria. Il programma triennale è approvato dalla Giunta regionale.
7. I Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste redigono annualmente il rapporto di attuazione del programma che viene trasmesso alla Regione unitamente alle proposte di cui al comma 2. Il rapporto costituisce la rendicontazione dei finanziamenti erogati a valere sul piano regionale, per quanto attiene alle risorse regionali.
9. Le modalità e i termini di approvazione da parte della Giunta regionale del piano regionale e del programma triennale, nonché le modalità di finanziamento e i contenuti del rapporto annuale, sono definiti con deliberazione della Giunta medesima. Il piano regionale e il programma triennale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono efficaci dalla data di pubblicazione.
10. Le Province di Gorizia e di Trieste, in riferimento alle zone omogenee di propria competenza ai sensi dell'articolo 6, applicano il presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 8 da art. 6, comma 54, L. R. 12/2006
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 16, L. R. 24/2016
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 70, L. R. 15/2014
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 102, L. R. 20/2015
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 26, L. R. 37/2017