Art. 17
(Disposizioni finanziarie e contabili)
1. Ai Comprensori montani si applicano le disposizioni finanziarie e contabili previste per gli enti locali.
2. Per lo svolgimento delle funzioni conferite con la presente legge, la Regione concorre al finanziamento dei Comprensori montani e delle Province di Gorizia e di Trieste con le seguenti assegnazioni, la cui misura č determinata annualmente in sede di legge finanziaria regionale:
a) devoluzione di quote fisse delle compartecipazioni ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale;
b) finanziamenti a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'articolo 20.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2 L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunitā montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.