Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.
Art. 11
1. Lo statuto dei Comprensori montani stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione, le modalitā di nomina e le attribuzioni degli organi, i principi dell'ordinamento degli uffici e dei servizi e ne determina la sede, prevedendo eventualmente l'istituzione di uffici decentrati.
2. Lo statuto č approvato dal Consiglio dei Comprensori montani con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione č ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto č approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modificazioni o integrazioni dello statuto.
3. Lo statuto č pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Note:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 11, abrogata da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3 L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunitā montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.