1. Sono abrogate le seguenti disposizioni, a decorrere dall'1 aprile 2003:
a) la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 (Norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sullo sviluppo della montagna);
b) la legge regionale 22 maggio 1978, n. 44 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 concernente norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 sullo sviluppo della montagna);
c) la legge regionale 13 maggio 1991, n. 16 (Recupero somme liquidate alle Comunitą montane ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22);
d) gli articoli 1 e 3 e il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16 (Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico - edilizio e di sostegno delle attivitą agricole e artigianali del Carso);
e) i commi da 1 a 6 dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000).