Art. 43
1. Al
comma 1, dell'articolo 4, della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16 (Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico-edilizio e di sostegno delle attivitā agricole e artigiane del Carso), le parole: <<la Comunitā montana del Carso č autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<le Province di Gorizia e di Trieste, ciascuna per il proprio ambito territoriale di competenza, sono autorizzate>>.
2. Al
comma 2, dell'articolo 4, della legge regionale 16/1992, le parole: <<dalla Comunitā montana del Carso>> e le parole: <<dalla Comunitā stessa>> sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: <<dalle Province di Gorizia e di Trieste>> e dalle parole: <<dalle Province stesse>>.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 39, L. R. 1/2004