Art. 37
(Conferma dei finanziamenti e dei contributi)
1. I finanziamenti e i contributi concessi nei confronti delle soppresse Comunità montane sono confermati in capo ai Comprensori montani e alle Province di Gorizia e di Trieste in riferimento alle zone omogenee di competenza e al trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi.
2. Ai fini di cui al comma 1, i Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste provvedono a trasmettere all'Amministrazione regionale la documentazione necessaria.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.