Art. 30
(Successione alle Comunitā montane da parte dei Comprensori montani)
1. I Comprensori montani, a partire dall'1 aprile 2003, esercitano le funzioni amministrative di cui all'articolo 5.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, ai Comprensori montani č trasferito il personale in servizio alla data del 31 marzo 2003 presso le Comunitā montane comprese nel loro ambito territoriale.
3. I Comprensori montani subentrano nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse Comunitā montane comprese nel loro territorio. I procedimenti in corso alla data del 31 marzo 2003, giā di competenza delle Comunitā montane, sono conclusi dai Comprensori montani.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.