Art. 16
(Organizzazione degli uffici e del personale)
1. I Comprensori montani disciplinano con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica del personale, i requisiti di accesso, le modalità di assunzione agli impieghi e le modalità concorsuali.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta.
3. I Comprensori montani, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare possono dotarsi di un direttore generale che può anche essere incaricato di svolgere le funzioni di segretario dell'ente.
4. Spetta ai dirigenti, ovvero ai responsabili dei servizi, la direzione degli uffici, in conformità al principio di separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2 L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.