Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021
Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.
Art. 9
(Servitù di banchina)
1. Al fine di consentire l'accesso per l'esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche, i Consorzi di bonifica possono costituire servitù di banchina. La larghezza della fascia di terreno non può superare i quattro metri dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde dei canali di scolo o di irrigazione; sulla predetta fascia il Consorzio può disporre il divieto di piantagioni arboree o arbustive.