Art. 25
1. Al
comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 7/2000, dopo le parole: <<servizio sanitario regionale>> sono inserite le seguenti: <<ovvero per l'esecuzione di lavori pubblici in regime di concessione o delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica,>>.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di concessione o delegazione amministrativa già posti in essere antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.