Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.
Art. 25
 (Modifica all'articolo 51 della legge regionale 7/2000, concernente la restituzione di somme erogate senza applicazione di interessi)
1. Al comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 7/2000, dopo le parole: <<servizio sanitario regionale>> sono inserite le seguenti: <<ovvero per l'esecuzione di lavori pubblici in regime di concessione o delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica,>>.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di concessione o delegazione amministrativa già posti in essere antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.