Art. 17
(Collegio dei revisori legali)
1. Il Collegio dei revisori legali è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il Presidente, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura; un membro effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio dei delegati.
1 bis. L'incarico di revisore presso il medesimo Consorzio non può essere conferito per più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computa l'incarico di revisore supplente e l'incarico di revisore effettivo che ha avuto durata inferiore a due anni.
2. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali è causa di decadenza dalla carica.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 50, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
5 Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 56, comma 3, L. R. 11/2014