Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021
Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.
Art. 8
(Consegna delle opere)
1. Ai Consorzi di bonifica competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche realizzate in delegazione amministrativa intersoggettiva, a partire dalla consegna delle medesime, che si intende effettuata dalla data di emanazione del decreto di liquidazione finale.