Legge regionale 01 ottobre 2002 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 4

(Norma transitoria)

1. In sede di primo esercizio di applicazione della presente legge, le associazioni ornitologiche, per assumere la gestione di cui all'articolo 2, comma 5, ovvero per fruire dei contributi di cui all'articolo 3, devono dimostrare di aver presentato domanda di iscrizione all'Albo regionale.

(1)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 10/2003