Art. 3
(Contributi alle associazioni ornitologiche regionali)
1.La Regione concede contributi alle associazioni ornitologiche iscritte all'Albo regionale, per il finanziamento di programmi annuali di attivitą concernenti le iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2.Le domande di contributo recano in allegato i programmi annuali di attivitą.
3.I contributi sono destinati prioritariamente alle manifestazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), che si siano svolte per almeno tre anni consecutivi.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 49, comma 1, L. R. 24/2006
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.