Legge regionale 01 ottobre 2002 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia.

Art. 2

(Esercizio dell'attività di tassidermia)

1. L'esercizio professionale dell'attività di tassidermia è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, al conseguente rilascio di apposita autorizzazione da parte della Regione e all'obbligo di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale obbligo di iscrizione non sussiste nel caso di prestazioni occasionali.

(2)(3)

1 bis. Ai fini dell'esercizio professionale dell'attività di tassidermia sono riconosciute anche abilitazioni professionali conseguite in altre regioni italiane nel rispetto delle relative normative regionali vigenti in materia.

(7)

2. L'esercizio dell'attività di tassidermia da parte dei dipendenti di enti e istituzioni pubbliche, quali i musei di storia naturale e gli istituti universitari, che prestino la propria opera esclusivamente a favore dell'ente di appartenenza, dandone comunicazione alla Regione, non è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 e al conseguente rilascio dell'apposita autorizzazione regionale.

(1)(4)(6)

3. L'esercizio dell'attività di tassidermia da parte di quanti svolgono l'attività a titolo amatoriale nei confronti di soggetti di loro proprietà, che non possono in alcun modo cedere a terzi e che abbiano acquisito nel rispetto della normativa vigente nonché in applicazione dell'articolo 6, comma 1, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Regione.

(5)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 15, comma 1, L. R. 10/2003

Parole aggiunte al comma 1 da art. 18, comma 2, L. R. 15/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 2, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.

Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 2, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.

Parole sostituite al comma 3 da art. 20, comma 2, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.

Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 4, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.

Comma 1 bis aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 10/2023