1. In sede di prima applicazione, l'abilitazione professionale e l'autorizzazione regionale di cui all'articolo 2, comma 1, non sono richieste a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino regolarmente iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno tre anni, nonché a enti e istituzioni pubbliche, quali i musei di storia naturale e gli istituti universitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino regolarmente in possesso di autorizzazione regionale all'attività di tassidermia.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 4, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.