Legge regionale 01 ottobre 2002, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme regionali per la disciplina dell'attivitā di tassidermia.
Art. 7
 (Sanzioni)
1. L'esercizio professionale dell'attivitā di tassidermia in violazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, č punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro e con la sospensione dell'autorizzazione per il periodo minimo di un anno.
2. L'esercizio amatoriale della tassidermia in violazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, č punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro e con la sospensione dell'autorizzazione per il periodo minimo di cinque anni.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 3 si applicano anche nei confronti di coloro che detengono esemplari imbalsamati senza l'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge.
5. Č punita con la revoca dell'autorizzazione la recidiva violazione delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2; il rilascio di una nuova autorizzazione č ammesso a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.