Legge regionale 01 ottobre 2002, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia.
Art. 6
 (Adempimenti e obblighi)
6. Il tassidermista deve consentire agli agenti della vigilanza venatoria l'ispezione, durante i normali orari di lavoro, dei locali adibiti all'esercizio dell'attività e al deposito degli animali preparati o da preparare.
7. Il tassidermista deve consentire in ogni momento agli incaricati dell'Amministrazione regionale e agli organi e agenti di accertamento di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, l'ispezione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività, al deposito degli animali preparati o da preparare, e del registro di cui al comma 1..
8. È vietata la detenzione di soggetti non provenienti da attività di tassidermia autorizzata, fatta eccezione per i soggetti imbalsamati regolarmente importati dall'estero.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 2, L. R. 10/2003
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 20, comma 1, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 20, comma 1, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 20, comma 1, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 2, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 2, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.
7 Parole sostituite al comma 7 da art. 20, comma 3, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.