Legge regionale 01 ottobre 2002, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia.
Art. 2
 (Esercizio dell'attività di tassidermia)
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 15, comma 1, L. R. 10/2003
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 18, comma 2, L. R. 15/2012
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 2, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 2, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 20, comma 2, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 4, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.
7 Comma 1 bis aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 10/2023